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Fondazione Contessa Rizzini Onlus

Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del D. LGS. 24/2023.

Il presente modulo on line, predisposto sul modello dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), deve essere utilizzato da:
• i dipendenti;
• i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c. e art. 2 del d. Igs. 81/2015;
• i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
• i liberi professionisti e i consulenti;
• i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
• dalle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
• i c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione e la cui assistenza dev’essere riservata);
• le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante;
• i colleghi di lavoro della persona segnalante che intendono segnalare situazioni di illecito riguardanti la Fondazione di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La tutela del whistleblower si applica anche quando la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
• il rapporto giuridico non sia ancora iniziato;
• durante il periodo di prova;
• successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Si rammenta che l’ordinamento tutela i soggetti che hanno effettuato la segnalazione. A tal fine, come previsto dalla legge, l’amministrazione ha predisposto sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante. In particolare, l’identità del segnalante è protetta:

  • nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione oppure qualora la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata, ni tutto o ni parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato;
  • la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 2 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può segnalare i fatti di discriminazione al Presidente dell’Organismo di Vigilanza del Codice Etico.

La segnalazione deve essere presentata attraverso il pulsante qui sotto “Effettua una segnalazione”  con accesso in modo esclusivo da parte del Presidente dell’Organismo di Vigilanza del Codice Etico. Una volta aperto il portale, cliccare su “Invia una segnalazione” per creare una nuova richiesta oppure su “Segui segnalazione” per seguire lo sviluppo di una richiesta già inviata.